Premesso che:
l'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14);
lo scopo delle norme consisterebbe nel contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa e, a tal fine, viene modificato l'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
tuttavia, a giudizio dell'interrogante si riscontra al riguardo una serie di difficoltà interpretative, concernenti l'obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore, di cui al citato comma 3 dell'articolo 379 del decreto legislativo n. 14, nel senso che non è chiaro se debba intendersi venuto meno fino al maggior termine di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, e pertanto se si considerano revocabili gli organi e i revisori nominati in base alle previgenti disposizioni;
a tal fine, occorre chiarire se permanga l'efficacia delle nomine attualmente deliberate e se le stesse siano da considerarsi irrevocabili, intendendo se le disposizioni dell'articolo 51-bis del decreto-legge n. 34 siano interpretate esclusivamente come una proroga dei termini con effetto di sanatoria per chi non avesse ancora adempiuto alle previsioni dell'articolo 379 del decreto legislativo n. 14 del 2019,
si chiede di sapere quali interpretazioni i Ministri in indirizzo intendano fornire con riferimento a quanto esposto.